Art. 19.
(Adeguamento di polizze assicurative, contratti per utenze, prestiti personali, mutui o contratti di altra natura).

      1. In caso di cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge, le polizze assicurative, i contratti relativi alle utenze, i prestiti personali, i mutui e qualsiasi contratto pubblico o privato sono

 

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aggiornati con le nuove indicazioni anagrafiche mantenendo lo stesso numero di pratica e adeguando i relativi importi nel caso di differenziazioni di trattamento basate sul genere a, far data dalla sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere di cui all'articolo 7.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende e gli enti pubblici e privati provvedono all'aggiornamento dei programmi informatici in uso, al fine di consentire le modifiche dei dati anagrafici e di genere conseguenti all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere ai sensi della presente legge, ovvero del solo nome ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dall'articolo 10 della presente legge.